IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e  53  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente  la
definizione di criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo,  che
demanda  ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto  con  i
Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno,  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, l'individuazione delle modalita' attuative, anche
con riferimento agli ambiti di applicazione; 
  Considerato che le disposizioni per l'attuazione  dell'articolo  1,
comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; 
  Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri
della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della   previdenza
sociale; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Ambito di applicazione dei criteri  unificati  di  valutazione  della
                        situazione economica 
 
  1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,
si applicano, in via sperimentale per un periodo di  tre  anni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini  dell'accesso
alle prestazioni o servizi  sociali  o  assistenziali  erogati  dalle
amministrazioni  pubbliche,  non  destinati  alla   generalita'   dei
soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a  determinate
situazioni  economiche  autonomamente  stabilite  dagli  stessi  enti
erogatori. 
  2.  Restano  escluse  dall'ambito  applicativo,  l'integrazione  al
minimo, la maggiorazione  sociale  delle  pensioni,  l'assegno  e  la
pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale,  nonche'  la
pensione e  l'assegno  di  invalidita'  civile  e  le  indennita'  di
accompagnamento e assimilate. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo  degli  articoli  5,  117,  118  e  128  della
          Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
          promuove  le  autonomie  locali;  attua  nei  servizi   che
          dipendono  dallo  Stato   il   piu'   ampio   decentramento
          amministrativo: adegua i principi ed  i  metodi  della  sua
          legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia    e    del
          decentramento". 
            "Art. 117. - La regione emana  per  le  seguenti  materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni: 
            ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione; 
            circoscrizioni comunali; 
            polizia locale urbana e rurale; 
            fiere e mercati; 
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera; 
            istruzione  artigiana  e   professionale   e   assistenza
          scolastica; 
            musei e biblioteche di enti locali; 
            urbanistica; 
            turismo ed industria alberghiera; 
            tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 
            viabilita', acquedotti e  lavori  pubblici  di  interesse
          regionale; 
            navigazione e porti lacuali; 
            acque minerali e termali; 
            cave e torbiere; 
            caccia; 
            pesca nelle acque interne; 
            agricoltura e foreste; 
            artigianato; 
            altre materie indicate da leggi costituzionali. 
            Le leggi della Repubblica possono demandare alla  regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione". 
            "Art.  118.  -  Spettano   alla   regione   le   funzioni
          amministrative  per  le  materie  elencate  nel  precedente
          articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente  locale,
          che possono essere attribuite dalle leggi della  Repubblica
          alle province, ai comuni o ad altri enti locali. 
            Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio
          di altre funzioni amministrative. 
            La  regione  esercita   normalmente   le   sue   funzioni
          amministrative delegandole alle province, ai  comuni  o  ad
          altri enti locali, o valendosi dei loro uffici". 
            "Art. 128. - Le province e i comuni  sono  enti  autonomi
          nell'ambito dei principi fissati da  leggi  generali  della
          Repubblica che ne determinano le funzioni". 
            - Il testo dei commi 51, 52 e 53 dell'art. 59 della legge
          n. 449 del 1997 e' il seguente: 
            "51. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  tre  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante
          per la protezione dei dati personali, uno  o  piu'  decreti
          legislativi per la definizione, con effetto  dal  1  luglio
          1998, di criteri unificati di valutazione della  situazione
          economica dei soggetti che richiedono  prestazioni  sociali
          agevolate  nei  confronti  di  amministrazioni   pubbliche,
          nonche' di modalita' per l'acquisizione delle  informazioni
          e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) determinazione, anche mediante  procedura  informatica
          predisposta a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  della  situazione  economica  del  soggetto  che
          richiede la prestazione agevolata in base  alle  condizioni
          reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti
          con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai
          fini  IRPEF,  con  possibilita'  di  differenziare  i  vari
          elementi reddituali e patrimoniali in  ragione  della  loro
          entita'  e  natura,  nel  rispetto  della   normativa   sul
          trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alle  leggi  31
          dicembre 1996, n. 675 e n. 676; 
            b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la
          composizione  dell'unita'  familiare  mediante   scale   di
          equivalenza; 
            c) obbligo per il richiedente la prestazione  di  fornire
          preventivamente   le   informazioni   necessarie   per   la
          valutazione  della  situazione  economica  alla  quale   e'
          subordinata  l'erogazione  della   prestazione   agevolata,
          nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli; 
            d) possibilita'  per  le  amministrazioni  pubbliche  che
          erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri
          autorizzati di assistenza fiscale, di  rilasciare,  tramite
          collegamento  telematico,  compatibile  con  le  specifiche
          tecniche    della    Rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni, con il sistema informativo  del  Ministero
          delle   finanze,   una   certificazione,   con    validita'
          temporalmente limitata, attestante la situazione  economica
          dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate; 
            e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di
          provvedere  a  controlli,  singolarmente  o   mediante   un
          apposito   servizio   comune,   sulla   veridicita'   della
          situazione  familiare  dichiarata  e  confrontando  i  dati
          reddituali e patrimoniali dichiarati dai  soggetti  ammessi
          alle prestazioni agevolate  con  i  dati  in  possesso  del
          sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
          successivi  controlli  da  parte  delle  stesse   pubbliche
          amministrazioni; 
            f) inclusione nei programmi annuali di controllo  fiscale
          della  Guardia  di  finanza  dei  soggetti  beneficiari  di
          prestazioni agevolate individuati sulla  base  di  appositi
          criteri  selettivi,  prevedendo  anche  l'effettuazione  di
          indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. 
            52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del decreto legislativo  di  cui  al  comma  51,  gli  enti
          erogatori  individuano,   secondo   le   disposizioni   dei
          rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche  richieste
          per l'accesso alle prestazioni assistenziali,  sanitarie  e
          sociali agevolate, con possibilita'  di  prevedere  criteri
          differenziati in base alle  condizioni  economiche  e  alla
          composizione della famiglia. Per le  amministrazioni  dello
          Stato e gli enti pubblici  previdenziali  si  provvede  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove  non
          diversamente disposto con norme di  legge  e  salvo  quanto
          previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la  spesa
          pubblica elabora annualmente un  rapporto  sullo  stato  di
          attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui  al
          presente comma. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica provvede a trasmettere  tale
          rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche  richieste
          possono  essere,  con  le  stesse   modalita',   modificate
          annualmente, entro il 31  ottobre  dell'anno  precedente  a
          quello in cui le modifiche hanno effetto. 
            53. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo previsto dal  comma  51,  nel  rispetto
          degli stessi principi e criteri direttivi,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative e correttive". 
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente: 
            "3.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica ed il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, sono individuate  le  modalita'
          attuative,  anche  con  riferimento   a   gli   ambiti   di
          applicazione, del presente decreto. E' fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 59, comma 50, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449". 
          Nota all'art. 1: 
            - Per l'argomento del decreto legislativo n. 109 del 1998
          si veda nelle premesse.